Art. 3
Sostenibilità dei progetti
In vigore dal 31 mar 2021
1. I progetti rispondono ad almeno una delle seguenti condizioni:
a) collocarsi nell'ambito del Green Deal europeo ed essere riferiti alla decarbonizzazione del settore energetico, alla ristrutturazione degli edifici, alla riduzione delle bollette energetiche e dell'uso dell'energia, al sostegno all'industria per innovare a fini di green economy, a introdurre forme di trasporto finalizzate alla riduzione dei consumi e delle emissioni nocive;
b) essere improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento al recupero e alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla viabilità ed al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, al contingentamento dei flussi turistici e alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla certificazione ambientale dei servizi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-02-04;34#art-3