Capo VI
Art. 21
Strutture tecniche di coordinamento
In vigore dal 5 ott 2019
1. Per finalità che implicano l'azione unitaria di più strutture organizzative afferenti a diversi Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere istituite apposite strutture tecniche di coordinamento, di cui il Ministro si avvale per lo studio, l'analisi e l'approfondimento tecnico di specifiche tematiche. Il decreto disciplina le modalità operative, nonché la loro composizione e durata, ferme restando le competenze di ciascun Dipartimento e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2019-06-26;103#art-21