Capo III

Art. 16

Ragionerie territoriali dello Stato

In vigore dal 5 ott 2023
1. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 1-bis. Le posizioni dirigenziali di livello generale di cui all', comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali di riferimento, fatte salve eventuali specificità previste per le province autonome di Trento e Bolzano, svolgono, oltre le attività proprie dei direttori delle Ragionerie territoriali ubicate nei capoluoghi di Regione, le seguenti funzioni: a) il supporto ai compiti di audit del PNRR e di sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR; b) il coordinamento dei controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, del riscontro della legalità della spesa e del monitoraggio della stessa, garantendo l'unitarietà di indirizzo della funzione di controllo sulla base degli indirizzi e delle linee guida formulate dal Servizio centrale per il sistema delle ragionerie e dall'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; c) il coordinamento dei servizi amministrativi sulla base degli indirizzi e delle linee guida dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze competenti per materia; d) lo studio, su richiesta dei direttori interessati, delle questioni di maggior rilevanza che insorgono nello svolgimento delle attività istituzionali al fine di pervenire alle proposte di soluzioni di competenza da sottoporre agli uffici dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze; e) l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro, per le Ragionerie territoriali dello Stato, per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; f) la gestione unificata del consegnatario dei beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254 e l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento delle Ragionerie territoriali dello Stato; g) la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento dei presidi territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione di quelli connessi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, sulla base degli indirizzi ed in forza del decentramento delle risorse operato dai competenti uffici del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali; h) la formulazione delle proposte al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti degli uffici; i) il supporto al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, per le attività da svolgersi a livello territoriale, finalizzate alla realizzazione di poli logistici territoriali unitari, ai sensi del comma 350, dell' della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 2. Le Ragionerie territoriali si articolano in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell', comma 2, del presente decreto. 3. Le Ragionerie territoriali svolgono a livello territoriale le funzioni attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelle attribuite al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. 4. Le Ragionerie territoriali provvedono alle attività in materia di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica con riferimento alle realtà istituzionali presenti nel territorio; esercitano nei confronti degli organi decentrati e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato il controllo di regolarità amministrativo-contabile su tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, esercitano la vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale e le altre competenze necessarie per il funzionamento dei servizi. Svolgono altresì le funzioni che, in seguito all'emanazione dei decreti di cui all', comma 1-ter del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono espletate a livello territoriale, nonché ogni altra attività attribuita dalle disposizioni normative vigenti o delegate dai Dipartimenti del Ministero. 5. Al fine del garantire il governo coordinato e l'erogazione dei servizi strumentali e trasversali in ambito territoriale, le Ragionerie territoriali svolgono le funzioni di presidio unitario in favore delle articolazioni territoriali del Ministero. 6. Il supporto per l'erogazione dei servizi istituzionali da parte delle Ragionerie territoriali, attraverso il presidio unitario, anche a favore delle altre pubbliche amministrazioni, è assicurato dai Dipartimenti del Ministero, per quanto di rispettiva competenza, anche mediante lo sviluppo e l'ampliamento dei sistemi informativi dell'Amministrazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2019-06-26;103#art-16

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