Capo VI
Art. 20
Disposizioni transitorie e comuni
In vigore dal 5 ott 2019
1. Fino all'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all', comma 2, ciascun Dipartimento opera, avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2019-06-26;103#art-20