Capo VI

Art. 20

Disposizioni transitorie e comuni

In vigore dal 5 ott 2019
1. Fino all'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all', comma 2, ciascun Dipartimento opera, avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.
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