Art. 6 bis
Competenze del Dipartimento dell'economia
In vigore dal 5 ott 2023
1. Il Dipartimento dell'economia ha competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico. A tal fine provvede nelle seguenti aree tematiche:
a) interventi finanziari nei diversi settori dell'economia, delle infrastrutture e del sostegno sociale, nonché a favore di organi, società ed enti pubblici; sostegno all'esportazione; garanzie pubbliche; monetazione, carte valori, prevenzione delle frodi e della falsificazione;
b) nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175: gestione delle partecipazioni societarie dello Stato; esercizio dei diritti del socio; valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato, anche tramite operazioni di privatizzazione e dismissione, e relativa attività istruttoria e preparatoria; monitoraggio della riforma delle società a partecipazione pubblica; valutazione degli impatti degli interventi finanziari e politiche tariffarie e concessorie;
c) valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico; censimento e analisi delle componenti dell'attivo delle pubbliche amministrazioni; programmi di dismissione dell'attivo immobiliare pubblico;
d) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attività elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le attività amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
Comunicazione istituzionale di competenza del Dipartimento, in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e relazioni esterne.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale dell'economia».
3. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione I - Interventi finanziari in economia;
b) Direzione II - Partecipazioni societarie e tutela attivi strategici;
c) Direzione III - Valorizzazione del patrimonio pubblico.
4. Sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo, anche con riferimento alle esigenze di coordinamento degli affari legali e gestione del contenzioso, in collaborazione con gli omologhi uffici del Dipartimento del tesoro e di supporto nell'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dei progetti strategici che riguardano investimenti pubblici e privati, nonché, per le esigenze connesse all'attuazione del programma Next Generation EU.
5. Alle dirette dipendenze del Direttore generale dell'economia operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono: coordinamento e segreteria dell'ufficio del Direttore generale dell'economia, pianificazione strategica e controllo di gestione dipartimentale, innovazione e informatica dipartimentale, coordinamento dell'attività prelegislativa, coordinamento dell'attività amministrativo-contabile, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera d), attività di comunicazione istituzionale, supporto giuridico e consulenza nelle materie di competenza del Dipartimento.
6. I dirigenti generali di cui al comma 4 per lo svolgimento dei compiti assegnati possono avvalersi, secondo le direttive del Direttore generale dell'economia, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5 e delle posizioni di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale assegnate alle dirette dipendenze del Direttore generale dell'economia.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2019-06-26;103#art-6-bis