Capo VI
Art. 22
Norme finali ed abrogazioni
In vigore dal 5 ott 2019
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, è abrogato.
2. Ferma l'applicazione dell', comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, ai sensi dell' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell', commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 giugno 2019
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Bongiorno
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2019
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1213
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2019-06-26;103#art-22