Art. 6
Copertura dei costi del procedimento
In vigore dal 28 giu 2017
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, è stabilito il compenso massimo spettante ai componenti del collegio arbitrale. I relativi oneri sono posti esclusivamente a carico del Fondo di solidarietà e sono liquidati dal Fondo interbancario di tutela dei depositi quale gestore del Fondo di solidarietà.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 aprile 2017
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1353
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-04-28;82#art-6