Art. 4
Modalità di funzionamento dei collegi arbitrali
In vigore dal 28 giu 2017
1. All'assegnazione dei ricorsi ai Collegi provvede il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione o un suo delegato secondo criteri oggettivi ed automatici nel rispetto di quelli stabiliti dalla Camera arbitrale ai sensi del comma 2.
2. La Camera arbitrale, al fine di rendere omogenea, da parte dei collegi arbitrali, l'applicazione degli indici e degli elementi di valutazione della sussistenza delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati, elabora linee guida entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di costituzione di più collegi arbitrali, la Camera arbitrale disciplina, altresì, i criteri per la distribuzione dei procedimenti tra i singoli collegi in ragione dell'omogeneità oggettiva o soggettiva delle questioni o, ancora, dell'identità della banca emittente gli strumenti finanziari subordinati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-04-28;82#art-4