Art. 3
Criteri e modalità di nomina degli arbitri
In vigore dal 28 giu 2017
1. Il Collegio arbitrale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è formato da un presidente, nella persona del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione o di un suo delegato, e da due componenti scelti, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, nonché tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, collocati in quiescenza non anteriormente al 31 dicembre 2013. Per ogni componente è nominato un membro supplente, scelto con le medesime modalità. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione designa a sua volta un supplente. I membri supplenti possono costituire collegio autonomo, ove il Presidente dell'Autorità ne ravvisi la necessità.
A ogni collegio è assegnato un segretario. I collegi arbitrali possono avvalersi della cooperazione di organismi pubblici nazionali, qualificati da specifica competenza, che assicurano la propria collaborazione a titolo istituzionale senza oneri aggiuntivi.
2. Qualora, avuto riguardo al numero dei ricorsi pervenuti, si renda necessaria la costituzione di altri collegi, si provvede alla relativa nomina, anche progressivamente, con le forme e le modalità di cui al comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-04-28;82#art-3