Art. 2

Definizioni

In vigore dal 28 giu 2017
1. Ai fini del presente decreto, conformemente, per le lettere da a) a d), alle definizioni contenute all'articolo 8 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, in legge 30 giugno 2016, n. 119, si intendono per: a) investitore: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell', comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi; il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi; b) Banca in liquidazione o Banca: la Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa; c) Fondo di solidarietà: il Fondo istituito dall', comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; d) Fondo: il Fondo interbancario di tutela dei depositi quale gestore del Fondo di solidarietà di cui alla lettera c); e) procedura arbitrale: la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà di cui al decreto adottato ai sensi dell', comma 857, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208; f) Camera arbitrale: la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, di seguito Camera arbitrale, di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-04-28;82#art-2

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