Art. 5
Sede dei collegi arbitrali
In vigore dal 28 giu 2017
1. I collegi arbitrali hanno sede presso la Camera arbitrale e si avvalgono delle risorse strumentali e materiali dalla medesima messe a disposizione, ivi compreso un contingente di personale non superiore a due unità di personale per gli adempimenti amministrativi e di segreteria dei collegi. Per eventuali ulteriori necessità di funzionamento dei collegi connesse alla procedura arbitrale le spese sono a carico del Fondo di solidarietà.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-04-28;82#art-5