Art. 7

Documento attestante la costituzione dell'unione

In vigore dal 29 lug 2016
1. Spetta all'ufficiale dello stato civile il rilascio del documento attestante la costituzione dell'unione, recante i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni ai sensi dell', comma 9, della legge. 2. Nei documenti e atti in cui è prevista l'indicazione dello stato civile, per le parti dell'unione civile sono riportate, a richiesta degli interessati, le seguenti formule: «unito civilmente» o «unita civilmente».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2016-07-23;144#art-7

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