Art. 4
Scelta del cognome comune
In vigore dal 29 lug 2016
1. Nella dichiarazione di cui all', le parti possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l'intera durata dell'unione ai sensi dell', comma 10, della legge. La parte può dichiarare all'ufficiale di stato civile di voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello comune.
2. A seguito della dichiarazione di cui al comma 1 i competenti uffici procedono alla annotazione nell'atto di nascita e all'aggiornamento della scheda anagrafica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2016-07-23;144#art-4