Art. 2
Verifiche
In vigore dal 29 lug 2016
1. Entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, l'ufficiale dello stato civile verifica l'esattezza delle dichiarazioni di cui all', comma 2, e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza delle cause impeditive indicate nell', comma 4, della legge.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'ufficiale adotta ogni misura per il sollecito svolgimento dell'istruttoria e può chiedere la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete nonché l'esibizione di documenti.
3. Se è accertata l'insussistenza dei presupposti o la sussistenza di una causa impeditiva, l'ufficiale ne dà a ciascuna delle parti immediata comunicazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2016-07-23;144#art-2