Art. 9

Registro provvisorio delle unioni civili e formule

In vigore dal 29 lug 2016
1. È istituito presso ciascun comune il registro provvisorio delle unioni civili. 2. Gli atti di stato civile di cui al presente decreto sono redatti secondo le apposite formule da approvare con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, adottato entro il termine di cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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