Art. 10
Disposizioni finali
In vigore dal 29 lug 2016
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti nell', comma 28, della legge.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2016-07-23;144#art-10