Art. 8

Misure compensative per i datori di lavoro

In vigore dal 3 apr 2015
1. In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, ai datori di lavoro si applicano le misure compensative di cui all', comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, relativamente alle quote maturande di TFR corrisposte ai lavoratori che hanno richiesto la liquidazione della Qu.I.R. 2. In relazione ai periodi di paga di cui al comma 1, ai datori di lavoro che effettuano la liquidazione della Qu.I.R. senza accedere alle misure di finanziamento assistito da garanzia si applicano le misure compensative di cui all', commi 1 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, relativamente alle quote maturande di TFR corrisposte ai lavoratori che ne hanno richiesto la liquidazione come parte integrante della retribuzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2015-02-20;29#art-8

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