Art. 7
Rimborso del finanziamento assistito da garanzia e cause di interruzione anticipata
In vigore dal 3 apr 2015
Rimborso del finanziamento assistito da garanzia
e cause di interruzione anticipata
1. Il rimborso del finanziamento assistito da garanzia è fissato al 30 ottobre 2018, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti nell'ambito dell'accordo quadro.
2. In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento assistito da garanzia, il datore di lavoro mutuatario è tenuto al rimborso del finanziamento assistito da garanzia già fruito, con scadenza di pagamento entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, relativamente all'importo oggetto della liquidazione mensile della Qu.I.R. del lavoratore interessato, comprensivo degli oneri a servizio del prestito, senza pregiudizio alcuno della erogazione della Qu.I.R. al lavoratore.
3. Ove sia accertato che il finanziamento sia stato utilizzato, anche parzialmente, per finalità diverse dalla liquidazione mensile della Qu.I.R, fatta salva la configurazione di fattispecie penalmente rilevanti a carico del datore di lavoro, l'erogazione del predetto finanziamento è interrotta e il datore di lavoro mutuatario è tenuto al rimborso immediato della parte di finanziamento già fruita e degli interessi.
4. L'erogazione del finanziamento assistito da garanzia è interrotta al verificarsi di una delle condizioni previste all', comma 1, lettere e), f), g) ed h), a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle predette condizioni e per l'intero periodo di sussistenza delle medesime ovvero, per le condizioni di cui al comma 5, a partire dalle decorrenze ivi previste.
5. L'interruzione dell'erogazione del finanziamento assistito da garanzia per l'ipotesi di cui all', comma 1, lettera d), ha luogo al verificarsi dei seguenti eventi:
a) avvio della procedura di fallimento del datore di lavoro, a far data dalla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17 della legge fallimentare;
b) avvio della procedura di concordato preventivo, a far data dall'iscrizione del decreto di ammissione alla procedura nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 166 della legge fallimentare;
c) avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, a far data dalla pubblicazione del provvedimento, adottato dall'Autorità competente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 197 della legge fallimentare;
d) avvio della procedura di amministrazione straordinaria, a far data dall'iscrizione nel Registro delle imprese della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
6. Nei casi di interruzione delle erogazioni del finanziamento di cui al comma 5, l'intermediario aderente può richiedere l'intervento del Fondo di garanzia secondo procedure, termini e condizioni di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2015-02-20;29#art-7