Art. 13
Inefficacia della garanzia
In vigore dal 3 apr 2015
1. Fatte salve le ulteriori ipotesi previste o desumibili dalla normativa di riferimento, la garanzia del Fondo è inefficace qualora risulti che sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, ove risulti che tale non veridicità di dati, notizie o dichiarazioni era nota all'intermediario aderente all'iniziativa.
2. L'INPS rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della garanzia o alla decadenza ai sensi del presente decreto, comunica agli intermediari aderenti entro il termine di trenta giorni l'avvio del relativo procedimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2015-02-20;29#art-13