Art. 10
Attivazione della garanzia del Fondo di garanzia
In vigore dal 3 apr 2015
1. L'intermediario aderente, alla maturazione delle condizioni per il diritto alla restituzione del finanziamento assistito da garanzia, notifica al datore di lavoro, la richiesta di rimborso della somma erogata, al netto dell'importo eventualmente già restituito, con distinta evidenza della quota capitale e della quota a servizio del prestito, comprensiva degli interessi e di ogni altro onere, secondo modalità e tempistiche definite nell'Accordo quadro su indicazione dell'INPS.
2. La predetta comunicazione evidenzia che, in caso di mancato adempimento nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica, il Fondo di garanzia è surrogato di diritto all'intermediario aderente nel privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e l'INPS è legittimato ad operare la riscossione del credito non restituito avvalendosi della formazione dell'avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge. La comunicazione di cui al comma 1 riporta la data di scadenza del rimborso, ancorchè in misura parziale, del finanziamento assistito da garanzia, a decorrere dalla quale, in caso di inadempimento, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, all'INPS, le sanzioni civili nella misura di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 22 dicembre 2000, n. 388.
3. L'intermediario aderente, accertato il mancato rimborso, ancorchè in forma parziale, del finanziamento ai sensi dell', decorsi infruttuosamente 30 giorni dalla data dell'inadempimento, notifica all'INPS la richiesta di intervento del Fondo di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dall'INPS, corredata dei seguenti elementi informativi:
a) copia del contratto di finanziamento nel quale siano indicati i beni oggetto del privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) copia della richiesta di rimborso di cui al comma 1, corredata degli estremi comprovanti l'avvenuta notifica;
c) attestazione dei flussi finanziari afferenti al contratto di finanziamento, con evidenza della quota capitale e della quota a servizio del prestito.
4. L'intermediario aderente, al verificarsi degli eventi di cui all', comma 5, avvia le procedure di recupero del credito mediante deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente. Entro i successivi sessanta giorni notifica all'INPS la richiesta di intervento del Fondo di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dall'INPS, corredata almeno dei seguenti elementi informativi:
a) copia del contratto di finanziamento nel quale siano indicati i beni oggetto del privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero;
c) attestazione dei flussi finanziari afferenti al contratto di finanziamento, con evidenza della quota capitale e della quota al servizio del prestito.
5. La richiesta di intervento del Fondo di garanzia da parte dell'intermediario aderente deve essere presentata, a pena di decadenza:
a) per i finanziamenti da restituire entro il 30 ottobre 2018, nel termine del 31 marzo 2019;
b) in relazione alle casistiche di cui all', commi 2, 3 e 5, nel termine di 6 mesi dalle decorrenze ivi previste, in relazione alle specifiche fattispecie.
6. Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 3, l'INPS perfeziona il pagamento, all'intermediario aderente, del finanziamento assistito da garanzia non rimborsato dal datore di lavoro nei limiti di importo di cui all', comma 3.
7. Nel caso non risulti completa la documentazione di cui ai commi 3 e 4, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. La garanzia del Fondo decade qualora la documentazione non pervenga all'INPS entro il termine di 90 giorni dalla data della richiesta della documentazione mancante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2015-02-20;29#art-10