Art. 4

Misura del TFR da liquidare come parte integrativa della retribuzione

In vigore dal 3 apr 2015
Misura del TFR da liquidare come parte integrativa della retribuzione 1. In caso di esercizio dell'opzione di cui all' comma 26 della Legge di stabilità 2015, la Qu.I.R. è pari alla misura integrale della quota maturanda del TFR determinata sulla base delle disposizioni dell'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all', ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, ove dovuto. 2. Ai sensi dell', comma 26, lettera a), della legge di stabilità, ai fini dell'imposta sui redditi di lavoro dipendente, la Qu.I.R. è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. Per l'applicazione della tassazione separata di cui all'articolo 19 del TUIR, la Qu.I.R. non è considerata ai fini della determinazione della aliquota di imposta per la tassazione del TFR. 3. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all', comma 1-bis, del TUIR, non si tiene conto della Qu.I.R.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2015-02-20;29#art-4

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