Art. 5
Alimentazione ed aggiornamento del Registro
In vigore dal 15 giu 2006
1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto i soggetti di cui all', commi 1 e 3 provvedono a trasmettere l'elenco degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto comprendente i procedimenti, la normativa presupposta, la modulistica di settore eventualmente predisposta nonché il sito informatico, ove già attivo.
2. Al fine di assicurare l'effettivo e tempestivo aggiornamento del Registro, i soggetti di cui all', commi 1 e 3 trasmettono, entro cinque giorni, gli eventuali provvedimenti integrativi ed aggiuntivi successivamente adottati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2006-04-03;200#art-5