Art. 8
Coordinamento fra le strutture operative
In vigore dal 15 giu 2006
1. Presso la Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi del Ministero delle attività produttive è istituita una unità organizzativa che provvede all'attuazione del Registro attraverso l'utilizzo di risorse umane e tecnologiche a disposizione del Ministero delle attività produttive.
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, si provvede alla dotazione organica e tecnologica dell'unità organizzativa di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto.
3. Il Ministero delle attività produttive, assicura la razionalizzazione dei processi che alimentano il Registro informatico, d'intesa con il Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, le regioni e le autonomie locali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2006-04-03;200#art-8