Art. 9

Accesso al Registro

In vigore dal 15 giu 2006
1. Per una più agevole e tempestiva attuazione il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese è reso accessibile nell'ambito del portale nazionale delle imprese, che è realizzato dal Ministero delle attività produttive, dal Dipartimento per le innovazioni e le tecnologie e dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) tramite il Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), che fornisce un punto di accesso unitario ed organico alle informazioni e ai servizi erogati dalle amministrazioni centrali e locali a favore delle imprese. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 aprile 2006 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta Il Ministro delle attività produttive Scajola Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie Stanca Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 133
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