Art. 2
Soggetti tenuti all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto
In vigore dal 15 giu 2006
1. Ai fini dell'obbligo di trasmissione in via informatica previsto dall'articolo 11, comma 2 del decreto si intendono:
a) per amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, la Banca d'Italia, le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le Autorità ed amministrazioni indipendenti dotate o meno di personalità giuridica e comunque ogni organismo di diritto pubblico - comunque denominato - che prevede adempimenti amministrativi necessari all'avvio ed all'esercizio di attività di impresa;
b) per concessionari e gestori di servizi pubblici gli organismi di cui all' del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni e all' del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni, nonché i soggetti di cui all', comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
c) per concessionari di lavori i soggetti individuati nelle convenzioni stipulate dalle amministrazioni pubbliche.
2. Le amministrazioni pubbliche committenti comunicano al Ministero delle attività produttive i servizi pubblici e i lavori dati in concessione o in gestione ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
3. L'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto si estende anche ai licenziatari dei servizi liberalizzati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2006-04-03;200#art-2