Art. 1

Definizione e contenuto del Registro

In vigore dal 15 giu 2006
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che istituisce il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese presso il Ministero delle attività produttive; Visto, in particolare, il comma 3 del citato articolo 11 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il Piano Nazionale per l'E-Government nel quale è previsto all'obiettivo 8.4 (servizi integrati alle imprese) la realizzazione di uno sportello unico per le imprese per erogare servizi integrati fruibili dalla sede dell'impresa, degli intermediari o presso un punto d'accesso messo a disposizione da una pubblica amministrazione; Viste le direttive del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 21 dicembre 2001, del 20 dicembre 2002 e del 18 dicembre 2003, recanti "linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione"; Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 14 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2003, con il quale sono individuati i progetti innovativi da cofinanziare ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in data 29 luglio 2003 dal Ministro delle attività produttive, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dal Presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Sentito il parere espresso dalla Conferenza unificata in data 23 settembre 2004; Udito il parere n. 1240/2005 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato in data 16 gennaio 2006; Sulla proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie; Adotta il seguente regolamento: . Definizione e contenuto del Registro 1. Ai fini del presente regolamento per "Registro" si intende il Registro informatico degli adempimenti amministrativi previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e per "decreto" il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Il Registro, istituito dall'articolo 11, comma 1, del decreto presso il Ministero delle attività produttive, fornisce l'accesso facilitato alle informazioni, complete e aggiornate, necessarie per fruire dei servizi erogati alle imprese dalla pubblica amministrazione a livello centrale e locale. 3. In attuazione dell'articolo 11, comma 3, del de-creto il presente regolamento disciplina: a) le modalità di coordinamento delle azioni volte all'invio, la raccolta e l'elaborazione dei dati forniti dalle amministrazioni pubbliche, dai concessionari di lavori e dai concessionari e gestori di servizi pubblici per dare seguito all'obbligo previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto; b) le modalità di attuazione del Registro e di accesso alle informazioni, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2006-04-03;200#art-1

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