Art. 9

Ufficio di segreteria

In vigore dal 11 mag 2011
1. L'Agenzia, in sede di prima applicazione, si avvale di un numero non superiore a quindici unità di personale messe a disposizione dal Comune di Milano, nonché di un contingente non superiore a venti unità di personale provenienti dalle amministrazioni di cui all', comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, collocate in posizione di comando, fuori ruolo o altra equipollente secondo i rispettivi ordinamenti, nelle forme previste dalla normativa vigente. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza ed i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Agli oneri accessori provvede l'Agenzia con i propri fondi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-03-21;329#art-9

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