Art. 8

Indennità di funzione per il presidente e per i componenti dell'Agenzia

In vigore dal 1 set 2001
Indennità di funzione per il presidente e per i componenti dell'Agenzia 1. Al presidente e a ciascuno degli altri componenti dell'Agenzia compete una indennità di funzione il cui importo è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
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