Art. 10
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 1 set 2001
1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
a) stanziamenti a carico dello Stato stabiliti con legge;
b) somme derivanti da contributi da parte di enti pubblici;
c) somme derivanti da convenzioni con soggetti pubblici e privati;
d) somme derivanti da altre, eventuali entrate.
2. L'Agenzia, con delibera da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro della solidarietà sociale, e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce le norme concernenti i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, nel rispetto dei principi delle leggi di contabilità.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 21 marzo 2001
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Turco, Ministro per la solidarietà sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 20
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-03-21;329#art-10