Art. 4

Relazioni con le pubbliche amministrazioni

In vigore dal 1 set 2001
1. Le pubbliche amministrazioni interessate possono sottoporre al parere dell'Agenzia gli atti amministrativi di propria competenza riguardanti le organizzazioni, il terzo settore e gli enti. 2. Le amministrazioni statali sono tenute a richiedere preventivamente il parere dell'Agenzia in relazione a: a) iniziative legislative e di rilevanza generale riguardanti la promozione, l'organizzazione e l'attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti; b) individuazione delle categorie delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti cui destinare contributi pubblici; c) organizzazione dell'anagrafe unica delle ONLUS, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; d) tenuta dei registri e degli albi delle cooperative sociali previsti dalla legge 8 novembre 1991, n. 381; e) riconoscimento delle organizzazioni non governative ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49; f) decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. 3. Decorsi trenta giorni dalla richiesta dei pareri di cui al comma 2, le amministrazioni interessate procedono autonomamente. Ove sia necessaria una istruttoria più approfondita l'Agenzia può concordare un termine maggiore.
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