Art. 1

Sede dell'Agenzia

In vigore dal 1 set 2001
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l', commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000 con il quale è stato istituito, ai sensi dell', comma 190, della predetta legge n. 662 del 1996, l'organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale denominato Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; Visto, in particolare, l', comma 192-bis, della citata legge n. 662 del 1996, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti ed i relativi compensi, i poteri e le modalità di finanziamento del predetto organismo di controllo; Visto l'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta nel 1o febbraio 2001; Udito il parere n. 205/2000 del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001; Ritenuto di non poter accogliere completamente le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel predetto parere n. 205/2000 per le seguenti considerazioni: quanto all'esercizio potere sanzionatorio, attesa la non tassatività della indicazione contenuta nel comma 191 dell' della legge n. 662 del 1996, appare preferibile limitare l'intervento dell'Agenzia nella fase dell'accertamento, mantenendo in un unico soggetto la potestà di irrogare le sanzioni previste dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 460 del 1997; quanto alla riduzione dei componenti e alla previsione di un più rigido regime di incompatibilità, l'Agenzia, nel vigente quadro normativo, non può essere totalmente assimilata alle Autorità indipendenti e, d'altra parte, dette previsioni comporterebbero uno status del componente dell'Agenzia non pienamente aderente al disegno legislativo ed alle risorse finanziarie previste per l'Agenzia stessa; quanto alla fissazione nel regolamento dei compensi dei componenti, appare preferibile, anche in considerazione di possibili variazioni nel tempo, fissare a livello normativo le modalità e le garanzie procedimentali di tale fissazione e rimettere questa determinazione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in analogia a quanto già disposto in precedenti provvedimenti; Sulla proposta del Ministro delle finanze, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro per la solidarietà sociale; Adotta il seguente regolamento: . Sede dell'Agenzia 1. L'organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituito, ai sensi dell', comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, denominato Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e di seguito designata "Agenzia", ha sede in Milano.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-03-21;329#art-1

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