Art. 2

Vigilanza

In vigore dal 1 set 2001
1. L'Agenzia opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per sua delega del Ministro per la solidarietà sociale, e del Ministro delle finanze. 2. Entro il 1o marzo di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione sull'attività svolta l'anno precedente. Tale relazione è presentata al Parlamento entro il 30 marzo.
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