Art. 6
In vigore dal 12 nov 1997
1. Ultimate le operazioni della commissione, il segretario trasmette i verbali dei lavori alla presidenza della giunta regionale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2. Spetta ai componenti le commissioni per la formulazione dei giudizi di idoneità il compenso nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti in materia di pubblici concorsi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 luglio 1997
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi
Il Ministro della sanità
Bindi
p. Il Ministro del tesoro
Pennacchi
Il Ministro per la funzione pubblica
Bassanini
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 349
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-07-30;365#art-6