Art. 3
In vigore dal 12 nov 1997
1. La commissione, salvo che ricorrano gravi motivi dei quali deve essere fatta menzione nei verbali delle riunioni, formula i propri giudizi entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-07-30;365#art-3