Art. 4
In vigore dal 12 nov 1997
1. Il giudizio di idoneità viene formulato a seguito della valutazione dei titoli di carriera, dei titoli di studio, dell'anzianità di servizio, del curriculum formativo, e del superamento di un colloquio che, oltre ai contenuti di conoscenza dell'organizzazione del Servizio sanitario nazionale, abbia anche chiari contenuti professionali finalizzati ad accertare il livello di professionalità dell'interessato.
2. Tale giudizio è conseguito dagli interessati che superino il colloquio con un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi e conseguano un punteggio non inferiore a punti 8,9 in base ai seguenti titoli:
a) orario di incarico per un numero di ore settimanali pari o superiore a 29, fino a un massimo di 38: punti 0,10 per ora;
b) anzianità di incarico per i primi cinque anni di attività: punti 0,10 per mese;
c) anzianità di incarico: per ciascun anno, o frazione superiore a sei mesi, oltre il quinto anno:
1) nella stessa disciplina punti 0,50;
2) in altra disciplina punti 0,25;
d) altre specializzazioni o libere docenze oltre a quella richiesta per l'attribuzione dell'incarico:
1) in disciplina affine: punti 1,00 per ciascuna specializzazione o libera docenza;
2) in disciplina appartenente alla stessa area funzionale: punti 0,50 per ciascuna specializzazione o libera docenza;
3) in disciplina appartenente ad altra area funzionale: punti 0,25 per ciascuna specializzazione o libera docenza;
e) altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al giudizio di idoneità, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,10 per ognuna fino ad un massimo di 0,30;
f) pubblicazioni e titoli scientifici: punti fino ad un massimo di 0,30;
g) curriculum formativo: punti fino ad un massimo di 0,50.
3. Per la valutazione dei titoli di cui alle lettere f) e g) si applicano i criteri di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982.
4. La valutazione dei titoli di cui al comma 2 avviene prima della effettuazione del colloquio di cui al comma 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-07-30;365#art-4