Art. 1
In vigore dal 12 nov 1997
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, articolo 9, comma 8, modificativo e integrativo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
Visto l', comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato emesso in data 25 luglio 1996;
Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta del 19 dicembre 1996;
Sulla proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. A far data dalla pubblicazione del presente regolamento ed entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali che, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, modificativo e integrativo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, individuano le aree di attività che richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego, i medici interessati, in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 9, comma 8, ciascuno per l'area nell'ambito della quale sono titolari di rapporto convenzionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, presentano apposita domanda di inquadramento in soprannumero nel primo livello dirigenziale del ruolo medico del Servizio sanitario nazionale.
2. I medici interessati devono essere titolari di rapporto convenzionale con unità sanitarie locali della regione che pubblica i provvedimenti di cui al comma 1.
3. La domanda, completa della documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli da valere ai fini del giudizio di idoneità di cui all', è presentata alla competente autorità regionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-07-30;365#art-1