Art. 2
In vigore dal 12 nov 1997
1. Presso ciascuna regione è costituita una commissione per la formulazione del giudizio di idoneità composta da un dirigente medico della regione che la presiede, da un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità, dal Presidente dell'ordine dei medicie degli odontoiatri della provincia comprendente il capoluogo di regione o suo delegato e da due medici dirigenti di secondo livello specialisti delle aree di attività individuate, designati dalla regione.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-07-30;365#art-2