Art. 5

Documenti accessibili

In vigore dal 1 mag 1996
1. I documenti che non rientrino in alcuna delle categorie elencate negli ovvero per i quali sia trascorso il periodo di differimento di cui all' sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1996-01-26;200#art-5

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