Art. 2

Categorie di documenti inaccessibili nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento

In vigore dal 1 mag 1996
Categorie di documenti inaccessibili nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento 1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso sono sottratti all'accesso i seguenti documenti: a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza; b) atti defensionali; c) corrispondenza inerente agli affari di cui ai punti a) e b).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1996-01-26;200#art-2

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