Art. 4

Differimento

In vigore dal 1 mag 1996
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, nei casi di consulenza non correlata ad una lite, in potenza o in atto, l'accesso ai relativi documenti può essere differito fino all'adozione dei provvedimenti amministrativi, cui la consulenza stessa è preordinata, da parte dell'amministrazione consiliata, alla quale l'istanza di accesso è indirizzata. L'amministrazione provvede sull'accesso sentita l'Avvocatura dello Stato. 2. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso o di selezione potrà essere differito fino all'esaurimento dei relativi procedimenti. L'accesso alla documentazione attinente alle segnalazioni ed esposti di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali e similari potrà essere differito finché duri la relativa attività istruttoria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1996-01-26;200#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo