Art. 3
Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese
In vigore dal 1 mag 1996
Categorie di documenti inaccessibili per motivi
di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, legge n. 241/1990 e dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
a) documenti relativi ad affari di carattere riservato, di cui all'art. 17 della legge n. 103/1979, di competenza del segretario generale dell'Avvocatura dello Stato;
b) documenti agli atti della segreteria particolare dell'Avvocato generale;
c) rapporti informativi sul personale dipendente dell'Avvocatura dello Stato;
d) notizie, documenti e tutto ciò che comunque attenga alle selezioni attitudinali di reclutamento del personale;
e) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;
f) documentazione di carattere tecnico attestante la sussistenza di condizioni psicofisiche che costituiscano il presupposto dell'adozione di provvedimenti amministrativi ovvero che sia comunque utilizzabile ai fini dell'attività amministrativa;
g) documenti ed atti comunque relativi alla salute delle persone;
h) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private dell'impiegato;
i) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari o concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;
l) documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali;
m) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;
n) relazioni all'Avvocato generale sull'attività di consigli, comitati, commissioni, gruppi di studio e/o di lavoro;
o) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;
p) rapporti alla Procura generale e alle procure regionali presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali;
q) atti di promovimento di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziarie.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1996-01-26;200#art-3