Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 1 mag 1996
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 24, comma 4, della suddetta legge a norma del quale ciascuna amministrazione ha l'obbligo di individuare le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità da sottrarre all'accesso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in particolare l'art. 8 che ha disciplinato le modalità di esercizio del diritto di accesso e i casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alle esigenze da salvaguardare; Considerato che occorre procedere a quanto sopra disposto relativamente ai documenti dell'Avvocatura dello Stato attinenti all'attività amministrativa di supporto a quella professionale nonché per gli atti relativi all'attività professionale di consulenza correlata o meno a lite in potenza o in atto e per gli atti defensionali, per la parte in cui gli stessi possono essere considerati atti amministrativi; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 7 luglio 1993; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1995; A D O T T A il seguente regolamento: . Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento individua, in conformità con l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati dall'Avvocatura dello Stato o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24 della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1996-01-26;200#art-1

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