Art. 6
Tenuta dell'Albo ed accesso
In vigore dal 30 giu 1994
1. L'Albo è tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all' possono accedere alle informazioni contenute nell'Albo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-03-11;374#art-6