Art. 6

Tenuta dell'Albo ed accesso

In vigore dal 30 giu 1994
1. L'Albo è tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche di cui all' possono accedere alle informazioni contenute nell'Albo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-03-11;374#art-6

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