Art. 3

Modalità di trasmissione

In vigore dal 30 giu 1994
1. Le informazioni individuali contenute nell'allegato questionario (allegato A) sono trasmesse dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica utilizzando supporti magnetici, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato B, ovvero, nel caso di indisponibilità di apparecchiature informatiche, compilando appositi moduli predisposti per la lettura ottica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-03-11;374#art-3

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