Art. 7
Pubblicazione
In vigore dal 30 giu 1994
1. Il Dipartimento della funzione pubblica cura annualmente la pubblicazione in forma aggregata dei dati dell'Albo nella relazione al Parlamento di cui all'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 marzo 1994
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica
CASSESE
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 1 giugno 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 247
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-03-11;374#art-7