Art. 4

Cadenze temporali

In vigore dal 30 giu 1994
1. Le amministrazioni pubbliche inoltrano al Dipartimento della funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, le informazioni relative al personale dirigente in servizio alla data del 21 febbraio 1993. 2. Ai fini dei successivi aggiornamenti, le amministrazioni trasmettono entro il 31 marzo, a partire dal 1995, le informazioni di competenza riferite al 31 dicembre dell'anno precedente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-03-11;374#art-4

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