Art. 1

Principi

In vigore dal 30 giu 1994
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo in data 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, dell'Albo dei dirigenti in servizio nelle amministrazioni pubbliche, comprensivo del relativo curriculum; Visto l' del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito con la legge 12 novembre 1993, n. 448; Considerato che l'istituzione dell'Albo dei dirigenti pubblici consente la conoscenza della consistenza qualitativa e quantitativa della dirigenza pubblica da utilizzare, fra l'altro, per l'attuazione dei principi posti in materia di dirigenza pubblica dalla legge 21 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane ed ai processi di mobilità; Ritenuto di dover definire, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del suddetto decreto legislativo, le modalità di costituzione e di tenuta dell'Albo stesso; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 1993, concernente delega del Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica; Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994; A D O T T A il seguente regolamento: . Principi 1. Al fine di consentire la conoscenza della consistenza quantitativa e delle caratteristiche culturali, professionali, manageriali dei dirigenti pubblici e l'attuazione della disciplina della mobilità, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'Albo dei dirigenti in servizio nelle amministrazioni pubbliche. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-03-11;374#art-1

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