Art. 6
In vigore dal 26 giu 1987
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche ai corsi in via di svolgimento alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto che viene trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 8 aprile 1987
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1987
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 95
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-04-08;227#art-6