Art. 3
In vigore dal 26 giu 1987
Il quarto comma dell'art. 8 (Primo periodo e prove di metà corso) è così sostituito:
"Sono ammessi al colloquio gli allievi che abbiano riportato almeno ventuno trentesimi in ciascuna delle due prove scritte; il colloquio si intende superato con una votazione di almeno ventuno trentesimi".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-04-08;227#art-3