Art. 2

In vigore dal 26 giu 1987
L' (Punteggio per il superamento delle prove) è così sostituito: "Ciascun candidato supera l'esame di concorso di ammissione al corso se riporta almeno ventuno trentesimi in ciascuno degli elaborati di cui è composta la prova scritta ed almeno ventuno trentesimi nel colloquio".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-04-08;227#art-2

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